VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO PERIODO DI IMPOSTA - Studio TestaStudio Testa
Come fare
VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO PERIODO DI IMPOSTA

Con l’apertura del periodo di imposta 2016 occorre verificare il mantenimento dei requisiti necessari per continuare ad adottare le “semplificazioni” previste per:

  • la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
  • l’effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;
  • la liquidazione dell’iva secondo il regime “Iva per cassa”.

Un altro aspetto da verificare è la percentuale del pro-rata relativo al periodo di imposta 2015, con particolare riguardo alla prima liquidazione del 2016 che come noto assume quale percentuale “provvisoria” quella definitiva del periodo precedente

 

Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata

L’articolo 18, D.P.R. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata (semplicisticamente di non registrare incassi e pagamenti) qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata. I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

  • 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per chi svolge altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell’attività prevalente qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 700.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all’adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1 gennaio del periodo di imposta successivo.

Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l’adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e 700.000 euro per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei due casi:

  • per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente;
  • per l’effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d’affari conseguito nel periodo di imposta precedente.

Si ricorda che le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo “da bilancio” sono vincolate alla tenuta del regime di contabilità ordinaria per tutti i periodi di imposta di validità dell’opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi.

  • Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente.

Il rispetto dei limiti per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali

L’articolo 7 D.P.R. 542/1999 consente alle imprese (e ai professionisti) che nell’anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 700.000 euro per chi svolge altre attività di optare per l’effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale anziché mensile. Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate. L’importo di ciascuna liquidazione trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell’1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l’effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.

  • Nel caso quindi in cui il contribuente fosse stato trimestrale nel 2015 ma avesse in tale periodo superato uno dei limiti suddetti la sua periodicità di versamento dell’iva diverrebbe mensile con primo versamento di imposta in data 16 febbraio 2016.

La determinazione del pro-rata definitivo del periodo di imposta 2015

Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell’esercizio della propria attività (banche, assicurazioni, promotori finanziari, agenzie di assicurazione, medici, fisioterapisti, imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi ad eseguire in via extracontabile i conteggi per determinare la percentuale del pro-rata definitivo di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5, articolo 19, D.P.R. 633/1972 prevede che la quantificazione dell’Iva indetraibile da pro-rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell’esercizio, l’indetraibilità dell’Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro-rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l’Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro-rata definitivo dell’anno 2015 costituisce il pro-rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2016. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro-rata costituisce un costo generale deducibile.

L’opzione dell’Iva per cassa

L’articolo 32-bis, D.L. 83/2012 ha previsto la possibilità di differire il versamento dell’Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dei cessionari e committenti che agiscono nell’esercizio d’impresa o di arte o professione al momento dell’incasso del corrispettivo, cosiddetta “Iva per cassa”.

L’opzione può applicarsi nei casi in cui:

  • ai fini dell’esigibilità differita, tanto il cedente/prestatore quanto il cessionario/committente agiscono in veste di soggetti passivi;
  • il volume d’affari annuo per il cedente/prestatore è non deve essere superiore a 2.000.000 di euro.

L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata, si desume dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata nella prima dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto da presentare successivamente alla scelta effettuata. Essa vincola il contribuente per un triennio.

Alla data del 1 gennaio 2016 è quindi necessario verificare la sussistenza del requisito relativo al volume d’affari, il superamento della soglia dei due milioni di euro comporta, difatti, la cessazione del regime.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell’opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata successivamente alla scelta effettuata.