Interessanti spunti per l’obbligo di contribuzione Inps a carico dei soci di Srl commerciali giungono dalla lettura della sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila (n.752 del 25 giugno 2015). Di seguito ne diamo conto, anticipando che:
1) di parere completamente diverso è l’Inps;
2) per quanto a nostra conoscenza, trattasi di una prima pronuncia esplicita sul tema;
3) appare probabilmente prematuro ipotizzare strategie tese alla sospensione dei pagamenti o alla
richiesta di rimborso di quanto in passato versato.
Sulla scorta di queste premesse, vediamo il contenuto della sentenza. I soci di Srl commerciale ed il parere dell’Inps. La vicenda sulla quale si contendeva nel giudizio riguarda la necessità di assoggettare a contribuzione Inps l’astratta quota di reddito di impresa che viene idealmente imputata ad un soggetto per il solo fatto di essere socio di una Srl commerciale. Ci riferiamo ad una astratta quota di reddito, per il semplice fatto che:
• la Srl produce reddito di impresa;
• il socio non ricava, per il semplice fatto di detenere la partecipazione, alcun reddito;
• il socio, casomai, produrrà redditi di capitale nel momento in cui dovesse incassare dei dividendi dalla
società.
A parere dell’Inps, su tale quota di astratto reddito sono dovuti i contributi. La Legge n.384/92 prevede che ” … l’ammontare del contributo … è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. Secondo la chiave di lettura proposta dall’Istituto (nelle proprie circolari e nelle difese nella causa in commento), quando il Legislatore si riferisce alla “totalità dei redditi di impresa denunciati” si riferisce in modo atecnico alla categoria di reddito prodotta, non essendovi (diversamente) ragione per avere così formulato la norma.
Quindi, per essere ancor più chiari, i contributi previdenziali dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti ex lege per essere iscritti alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi (qui si intendono per tali artigiani e commercianti) debbono essere calcolati non solamente sul reddito prodotto dall’attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all’iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo fiscale di riferimento, senza distinzione tra redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale (cioè derivanti da partecipazioni a società di capitali con personalità giuridica). Il parere della Corte d’Appello de L’Aquila Fortunatamente, tale chiave di lettura viene completamente rigettata nella citata sentenza, per le seguenti motivazioni:
• l’articolo 6 Tuir propone una precisa classificazione delle tipologie di reddito, differenziando in modo
netto i redditi di impresa (o di partecipazione, ad esempio in una società di persone) da quelli di
capitale. Pertanto, non attribuire rilevanza a tale distinzione significa allontanarsi in modo evidente ed
ingiustificato dalle prescrizioni normative;
• il rapporto previdenziale non può prescindere dalla sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o
autonomo (per autonomo, intendiamo sempre artigianale o commerciale), che giustifichi la tutela
corrispondente. Se così non fosse, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa
dovrebbe comportare l’inserimento del reddito corrispondente nell’imponibile contributivo;