Nell’attuale realtà economica le imprese fanno spesso ricorso a sovvenzioni da parte di enti che si concretizzano nella elargizione di contributi. Si tratta di erogazioni in denaro o in natura a fondo perduto effettuate da enti pubblici o privati allo scopo di sostenere l’economia, indirizzate verso settori economici, aree svantaggiate o indirizzate ancora verso determinati soggetti. Possono essere correlati con oneri specificamente individuati o possono essere erogati al mero scopo di aumentare le risorse patrimoniali di un’impresa, in maniera generalizzata. La distinzione tra le varie tipologie di contributo trova fondamento nella differente destinazione economica:
contributi in conto esercizio (conferimenti in denaro o in natura che vengono destinati al
finanziamento di esigenze di gestione);contributi in conto capitale (conferimenti destinati ad aiutare il potenziamento, la crescita o la
ristrutturazione del patrimonio aziendale);contributi in conto impianti (conferimenti concessi specificamente per consentire l’acquisizione di beni
strumentali ammortizzabili);
I contributi in conto esercizio
Sono contributi in conto esercizio le sovvenzioni erogate dallo Stato o da altri enti pubblici con la finalità di diminuire l’incidenza di costi generali o specifici di natura ordinaria. Vanno imputati contabilmente per competenza nel momento in cui l’impresa acquisisce il diritto all’erogazione del contributo secondo ragionevole certezza: il diritto alla erogazione sorge in base a contratto ovvero a seguito di delibera o decreto di liquidazione (nel caso di contributi pubblici). La corretta classificazione nelle voci del Conto economico dipende dalla natura del contributo:
A)5): se il contributo integra ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie, ovvero se
riduce i relativi costi;
C)16): se il contributo riduce costi di natura finanziaria di competenza di esercizi precedenti;
C)17): se il contributo riduce costi di natura finanziaria di competenza dell’esercizio;
E)20): se il contributo viene erogato in conseguenza di fatti eccezionali.
ll ricavo va imputato a fronte del sostenimento di costi specifici per i quali i contributi sono stati erogati e, qualora i costi siano sostenuti in più esercizi, i contributi andranno proporzionalmente ridistribuiti negli esercizi di competenza, anche se già totalmente incassati. Se la certezza di erogazione avviene in un esercizio successivo a quello in cui si sono verificati i fatti gestionali cui si riferiscono, il ricavo non rispetterà il principio di correlazione con il costo a cui è riferito ma andrà iscritta una sopravvenienza attiva ordinaria, da imputare alla voce A)5) del Conto economico. Ai sensi dell’art.28, co.2 d.P.R. n.600/73 Regioni, Province, Comuni, nonché tutti gli altri Enti pubblici e
privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sul reddito (Irpef/Ires), con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali, al momento dell’erogazione delle somme. Le singole leggi che disciplinano i contributi possono, in ogni caso, prevedere deroghe. Dal punto di vista pratico le scritture contabili dei contributi in conto esercizio riguardano il momento
dell’ottenimento del contributo e il momento dell’incasso del contributo.
I contributi in conto capitale
Sono contributi in conto capitale i proventi in denaro o in natura erogati per un generico potenziamento della struttura patrimoniale dell’impresa o per la copertura di perdite, senza che la loro concessione sia subordinata alla realizzazione di uno specifico investimento. L’iscrizione in bilancio con il criterio di competenza del contributo in conto capitale costituisce un provento straordinario, rappresentato da una sopravvenienza attiva, rilevante fiscalmente al momento dell’incasso (voce E)20) del Conto economico). La tassazione della sopravvenienza attiva straordinaria può avvenire a scelta del contribuente o per intero nell’esercizio di incasso oppure in quote costanti in un arco temporale al più di 5 periodi di imposta: qualora l’impresa scelga la seconda modalità è obbligatorio lo stanziamento delle imposte differite. Dal punto di vista pratico le scritture contabili dei contributi in conto capitale riguardano il momento dell’ottenimento del contributo e il momento dell’incasso del contributo, che ipotizziamo nell’esempio seguente avvengano nello stesso periodo di imposta, oltre allo stanziamento delle imposte differite qualora la tassazione avvenga in più esercizi.
I contributi in conto impianti
Sono contributi in conto impianti le somme erogate da un ente pubblico per l’acquisto o la costruzione di immobilizzazioni materiali o immateriali ammortizzabili. La società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalla norma istitutiva del contributo. Vi sono due metodi alternativi per l’imputazione dei contributi in conto impianti a Conto economico:
1. metodo indiretto: il ricavo viene iscritto alla voce A)5) e rinviato per competenza agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di risconti passivi. L’accredito del contributo a conto economico deve essere proporzionale allo sfruttamento del bene finanziato e, pertanto, deve prendere a riferimento l’aliquota utilizzata per l’ammortamento dell’immobilizzazione. Se il processo di ammortamento dei beni è iniziato in un esercizio precedente a quello in cui il contributo è deliberato, le quote di contributo riferibili agli esercizi pregressi costituiscono una sopravvenienza attiva;
2. metodo diretto: il contributo viene portato a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferisce. In tal modo il contributo non viene iscritto a conto economico ma il risultato d’esercizio è correttamente influenzato dal contributo perché l’ammortamento del bene strumentale viene calcolato sul valore del bene al netto dell’importo del contributo. La quota annua di ammortamento è più bassa dell’importo corrispondente alla quota annua di contributo che sarebbe stata iscritta con il metodo indiretto a conto economico.
I principi contabili non danno preferenza ad alcuna delle due modalità di contabilizzazione ma prevedono l’obbligo di indicazione in nota integrativa del metodo di contabilizzazione prescelto.