Fino al 30 aprile 2023 per aderirealla rottamazione-quater - Studio TestaStudio Testa
Come fare
Fino al 30 aprile 2023 per aderirealla rottamazione-quater

La nuova Legge di Bilancio prevede un insieme di provvedimenti finalizzati ad agevolare la “pace” tra Fisco e contribuente e, tra questi, ai commi 231-252, disciplina la nuova sanatoria riguardante i carichi
derivanti da ruoli superiori ad euro 1.000 consegnati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata
l’inefficacia. La disposizione prevede la facoltà per il contribuente di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il c.d. aggio. Per aderire occorrerà inoltrare la domanda telematica entro il 30 aprile 2023.

Quali debiti sono rottamabili
I debiti rottamabili sono quelli risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022: il contribuente verserà unicamente gli importi a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Lo “sconto”, dunque, riguarda le sanzioni, gli interessi e il c.d. aggio.
Secondo quanto previsto dal comma 247, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese
quelle per violazioni del Codice della Strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Attenzione
Tra i debiti rottamabili sono sicuramente annoverabili anche quelli risultanti da carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 già oggetto di dilazione concessa ex art. 19, D.P.R. n. 602/1973, con riferimento al residuo dell’importo dovuto, ossia
al netto di quanto già versato a seguito di rateazione. A tal proposito, si evidenza che: i) il comma 238 prevede che ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento; ii) il comma 239 prevede che le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche ante definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Quali debiti non sono rottamabili
Il comma 246 prevede alcune tipologie di carichi che non rientrano nel beneficio della definizione agevolata che sono esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Ricorda
Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022, art. 1, comma 251, prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante posta elettronica
certificata (PEC).

Entro quando presentare domanda e modalità di pagamento di quanto
dovuto in agevolazione

Per aderire alla definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito
dell’Agenzia Entrate-Riscossione che entro il 30 giugno 2023 comunicherà ai contribuenti che hanno presentato la domanda l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate con la relativa scadenza.
È possibile pagare gli importi:
– in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
– oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e
il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1°
agosto 2023.

Mancato/tardivo/insufficiente versamento di una rata
In caso di mancato/tardivo o insufficiente versamento dell’unica rata (in caso di pagamento in soluzione unica) o di una rata successiva alla prima superiore a cinque giorni (termine di tolleranza), la definizione non produce effetti e, pertanto:
– i termini di prescrizione e decadenza per il recupero iniziano nuovamente a decorrere;
– eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo totale e l’Agente della
Riscossione proseguirà l’attività di recupero degli stessi.

Ricorda
Qualora il contribuente dovesse incorrere nell’efficacia della nuova definizione agevolata per mancato o tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute per la definizione, diversamente da
quanto avvenuto nella disciplina relativa alle precedenti rottamazioni (art. 6, comma 4, D.L. n. 193/2016; art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017 e art. 3, comma 14, lett. b, del D.L. n. 119/2018), all’art. 1, comma 231 ss. in commento non viene ipotizzato alcun divieto di rateazione del debito
residuo, nel rispetto delle regole di cui all’art. 19, D.P.R. n. 602/1973.

Caso di giudizio pendente involgente i carichi oggetto di definizione
La presenza di un contenzioso, avente ad oggetto il carico e controparte ADR, non osta alla sanatoria purché la domanda contenga espressamente la volontà di rinunciare ai giudizi in corso che, a
seguito della presentazione della domanda e del pagamento di quanto dovuto, sono sospesi dal giudice. Il giudizio si estingue con il perfezionamento della definizione e con la prova in giudizio dei versamenti effettuati pena la revoca da parte del giudice della sospensione su istanza di una delle parti.

Ricorda
La presentazione della domanda di adesione comporta:
• la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
• la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data della presentazione della domanda fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione;
• l’inibizione di azioni esecutive nonché di fermi amministrativi e ipoteche da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
• la possibilità di evitare il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro;
• l’ottenimento del DURC.