Nel Supplemento Ordinario n. 66 alla G.U. n. 291/2015 sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997”. I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale. Detta ipotesi risulta particolarmente premiante sotto il profilo fiscale poiché consente all’azienda di dedurre sia i costi di acquisizione che i costi di gestione dell’autovettura nella misura del 70% senza considerare i limiti assoluti imposti dall’articolo 164, D.P.R. 917/1986 e sul versante Iva consente la integrale detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto e sui costi di gestione dell’autovettura.
L’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 dispone che le tabelle Aci debbano essere applicate ad una percorrenza convenzionale annua di 4.500 km, al fine di determinare la quota di uso privata della autovettura aziendale da parte del dipendente:
“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”. |
Chiariamo il tutto con un esempio.
Esempio | |
La società Delta Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Rossi Gaetano la seguente autovettura: |
· Giulietta Alfa Romeo 1.4T della potenza di 120cv.
In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari a 0,5258 euro per chilometro.
Secondo la regola contemplata dall’art.51 del D.P.R. 917/1986 il fringe benefit annuale sarà così determinato:
0,5258 euro x Km 4.500 = 2.365,95 euro fringe benefit convenzionale annuo corrispondente a quanto indicato nella tabella parte 1 relativa agli “Autoveicoli a benzina in produzione”.
La destinazione dell’autovettura aziendale a uso promiscuo a favore del dipendente comporta, pertanto, l’insorgere di un compenso in natura in capo al dipendente stesso. Il datore di lavoro può scegliere di addebitare al dipendente l’utilizzo della propria autovettura mediante una delle seguenti forme:
- trattenuta dalla busta paga mensile del dipendente della somma corrispondente all’utilizzo privato;
- emissione di fattura con addebito di Iva della somma corrispondente all’utilizzo privato.
Qualora tale addebito (autonomamente fatturato o trattenuto in busta paga) risulti almeno pari al benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.
Ai fini del riconoscimento della integrale detrazione dell’Iva sui costi relativi all’autovettura:
- nel caso di trattenuta in busta paga l’azienda è comunque tenuta ad assolvere l’Iva su detto benefit mediante emissione di autofattura;
- nel caso di riaddebito tramite fattura l’importo del benefit deve risultare pagato entro l’anno di riferimento.
Vale la pena sottolineare che l’azienda può attribuire il fringe benefit come sopra calcolato al dipendente senza trattenerlo in busta paga, ma assoggettandolo solamente a tassazione quale compenso in natura: in tal caso (concessione dell’autovettura in uso promiscuo al dipendente a titolo gratuito) la detrazione dell’Iva sul costo di acquisto e sulle spese di impiego è consentita ordinariamente al 40%, senza obbligo di effettuare alcun addebito Iva a fronte della prestazione di servizi gratuita. |
Va infine evidenziato che sul sito web dell’Aci (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:
- quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
- quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’articolo 95, comma 3, D.P.R. 917/1986 il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).