REGOLE DI COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO PER L’ANNO 2015 - Studio TestaStudio Testa
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REGOLE DI COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO PER L’ANNO 2015

Dopo le deroghe concesse nei primi anni di applicazione dell’adempimento, si confermano anche con riferimento all’anno 2015 le regole di utilizzo e di compilazione del modello polivalente definito
“Spesometro”, entrate definitivamente a regime con l’adempimento dello scorso anno.
Le nuove esclusioni dall’obbligo di presentazione dello “Spesometro”
Oltre ad una sostanziale conferma delle regole di compilazione già seguite nel precedente adempimento, assume rilevanza da quest’anno una specifica ipotesi di esclusione prevista per taluni soggetti che provvedono alla comunicazione dei dati all’amministrazione finanziaria in virtù del nuovo obbligo di trasmissione telematica funzionale alla realizzazione del progetto “Dichiarazione precompilata”.
Si tratta dell’invio al sistema tessera sanitaria (STS) dei dati delle prestazioni sanitarie 2015.
Con una specifica disposizione introdotta nella legge di Stabilità 2016 (la legge n.208/2015) viene apportata una modifica “temporanea” alla disciplina delle Spesometro tesa ad escludere dall’adempimento coloro che già provvedono alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria.
In particolare il comma 953 del citato provvedimento aggiunge all’articolo 21, D.L. 78/2010 un nuovo comma 1‐quater che prevede quanto segue:
“Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l’anno 2016, l’obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 175/2014”.
Pertanto, l’invio dei dati tramite il STS esonera il medico/odontoiatra/struttura sanitaria dalla comunicazione delle operazioni sanitarie esenti all’interno dello Spesometro. Va tuttavia segnalato che
qualora il cliente, per ragioni di privacy, manifesti la propria opposizione all’acquisizione dei dati tramite il sistema STS, il medico/odontoiatra/struttura sanitaria dovranno comunque comunicare telematicamente tali prestazioni sanitarie all’Agenzia delle entrate nel modello di comunicazione polivalente (c.d.
Spesometro).
Occorre poi evidenziare che con Decreto MEF datato 13 gennaio 2016 sono stati introdotte nuove comunicazioni di dati all’anagrafe tributaria tutte funzionali al loro inserimento nella Dichiarazione
Precompilata. Si tratta delle spese universitarie, delle spese funebri e delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica, per le quali in data 19 febbraio 2016 sono usciti i relativi provvedimenti contenenti le specifiche tecniche di trasmissione.
In relazione a tali ultimi adempimenti l’Agenzia delle entrate dovrà chiarire se la trasmissione dei dati all’anagrafe tributaria – al pari dei dati inviati al STS – comporterà in capo ai soggetti interessati l’esonero dall’obbligo di ulteriore inclusione nello Spesometro di prossima trasmissione.
I diversi utilizzi dello “Spesometro”
Oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori lo Spesometro:
– può (facoltà) essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e
aeromobili, al posto del tracciato record allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia del 21 novembre 2011. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro;
– va (obbligo) utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi; in questo caso la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione;
– va (obbligo) utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list;
– va (obbligo) utilizzato per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74‐ter, D.P.R. 633/1972, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Relativamente alla comunicazione delle operazioni da e verso operatori stabiliti in Paesi black list occorre altresì ricordare che il Decreto Semplificazioni (articolo 21, D.Lgs. 175/2014) ha modificato la normativa stabilendo che:
– la comunicazione debba essere inviata una volta l’anno e non mensilmente o trimestralmente;
– solo se l’importo complessivo annuale eccede la soglia di 10.000 euro anziché 500 euro.
Con il D.M. 12 febbraio 2014, è stata prevista l’uscita di San Marino dalla black list, pertanto, le operazioni effettuate dal 24 febbraio 2014 in poi, non devono essere ricomprese fra quelle da indicare nella comunicazione black list mentre il modello polivalente, deve essere presentato solo per gli acquisti effettuati da soggetti passivi italiani presso operatori economici di San Marino con pagamento Iva tramite autofattura. Per tale comunicazione, occorre effettuare una comunicazione analitica in quanto la comunicazione aggregata Spesometro 2016, non è consentita quando l’oggetto riguarda:
– acquisti effettuati da operatori di San Marino;
– acquisti e cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ai sensi dell’ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
– acquisto di beni o prestazioni relativi al turismo.
Le operazioni interessate
Si ricorda che le operazioni da indicare nel modello devono tenere conto delle importanti semplificazioni introdotte dall’articolo 2, comma 6, D.L. 16/2012 (che ha modificato l’originaria disposizione contenuta nell’articolo 21, D.L. 78/2010). Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra:
* operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione: in relazione alle quali:
– non è più presente l’originaria soglia di 3.000 euro e quindi vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione in merito ai collegamenti tra le varie fatture
emesse/ricevute (non sempre semplici da effettuare, soprattutto se chi gestisce la compilazione della comunicazione non conosce nei dettagli l’attività, come avviene nei casi di contabilità affidata
al consulente);
– la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi evitando di dare i dettagli di ciascun documento, il che di certo evita complicazioni nella estrapolazione dei dati).
* operazioni senza obbligo di fatturazione per le quali invece rimane l’originaria soglia di monitoraggio (3.600 euro al lordo dell’Iva), il che porta a concentrare l’attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).
Delicate valutazioni si sono poste in passato con riferimento alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo in tal senso: si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta.
In relazione a tali operazioni è consentito che l’annotazione sui registri Iva possa avvenire “confondendo” tali fatture nel totale dei corrispettivi di giornata, evidenziando unicamente gli estremi numerici dei documenti.
Sul punto il provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 al paragrafo 3.2. chiarisce che l’emissione della
fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell’imposta
sul valore aggiunto. Quindi ogni operazione certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o volontariamente, va trattata alla stessa stregua.
Relativamente alla ipotesi sopra evidenziata, inoltre, il citato provvedimento 2 agosto 2013, al paragrafo 3.3 aveva concesso limitatamente agli anni 2012 e 2013, per motivi di semplificazione, che in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74‐ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. 633/1972, potevano comunicare le sole operazioni attive per le quali veniva emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto. Tale facoltà è stata poi estesa anche all’anno 2014 con il comunicato stampa datato 31 marzo 2015 nel quale l’Agenzia delle entrate ha affermato che “Dettaglianti e operatori turistici (articoli 22 e 74‐ter, D.P.R. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2014. Una semplificazione che, ponendosi in continuità con quanto già stabilito per gli anni 2012 e 2013 (provvedimento del 2 agosto 2013), tiene conto delle difficoltà segnalate dagli operatori del settore”.
N.B. Resta quindi da verificare se anche per l’anno 2015, l’Agenzia delle entrate disporrà tale semplificazione oppure se, per la prima volta, tali operazioni fatturate andranno comunicate a
prescindere dall’importo e, pertanto, se non distintamente annotate sui registri Iva, dovranno essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel modello e trasmesse in via telematica.
I termini di presentazione
Con riferimento ai termini di presentazione si evidenzia che il richiamato provvedimento datato 2 agosto 2013 ha differenziato il termine di presentazione dello Spesometro a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l’annualità oggetto di comunicazione.
Le istruzioni attualmente disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate fanno riferimento all’invio delle “comunicazioni relative all’area e al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal provvedimento” e posto che il provvedimento 2 agosto 2013 al paragrafo 8.2 fa riferimento alle “comunicazioni relative al 2013 e successivi…”, anche per l’anno 2015, come per il 2014, i soggetti tenuti all’adempimento dovranno trasmettere il modello:
– entro il 10 aprile 2016 se nel 2015 hanno effettuano liquidazioni Iva mensili;
– entro il 20 aprile 2016 se nel 2015 hanno effettuano liquidazioni Iva trimestrali.
Da ultimo vi è la scadenza del 30 aprile 2016 (ancora da confermare) per gli operatori finanziari che devono comunicare gli acquisti superiori a 3.600 euro pagati con bancomat o carte di credito.